Investimenti sostenibili 4.0
Investimenti sostenibili 4.0
La misura Investimenti sostenibili 4.0, in continuità con il precedente bando di cui al decreto 10 febbraio 2022, dà attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” FESR 2021-2027.
In ragione dell’utilizzo delle risorse del predetto Programma nazionale, la misura sostiene il processo di transizione delle piccole e medie imprese delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) verso il paradigma del Piano Transizione 4.0, mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.
La misura prevede la concessione e l’erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Unione europea e per quelli destinati a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare ovvero a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a 400 milioni di euro a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 – 2027.
Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.
Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 15 maggio 2023
I programmi di investimento devono:
- prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l’ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
- essere diretti all’ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)
- prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a 750 mila euro e non superiori a 5 milioni di euro e, comunque, al 70 percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito dell’attività di valutazione dell’istanza prevista per l’accesso alle agevolazioni.
Analoghe premialità sono altresì riconosciute per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ovvero per le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.
Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio “DNSH”.
Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate nell’allegato 4 del decreto 15 maggio 2023.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto 15 maggio 2023, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- macchinari, impianti e attrezzature
- opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
- acquisizione di certificazioni ambientali.
La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:
- le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 del DM 15 maggio 2023 nei limiti del 5 per cento dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c) del predetto decreto
- le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3 per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all’articolo 6, comma 2 lettera b) del DM 15 maggio 2023.
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework e, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento GBER, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.
In particolare:
- nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato
- nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
Le domande di accesso alle agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. Nella stessa sezione è pubblicata, inoltre, la necessaria modulistica.
Con decreto direttoriale del 29 agosto 2023 sono definiti i termini e modalità di presentazione delle domande.
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
- compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.