Investimenti sostenibili 4.0 – Bando 2025
Investimenti sostenibili 4.0 - Bando 2025
La misura Investimenti sostenibili 4.0 è volta a sostenere nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. Lo strumento, che ha trovato una prima attuazione con il decreto ministeriale 15 maggio 2023, mira a promuovere programmi di investimento che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, in coerenza con quanto previsto dal Piano Transizione 4.0.
La misura intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, con particolare riferimento all’Azione 1.3.2 prevista nell’ambito dell’Obiettivo specifico 1.3, con il fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
La misura prevede la concessione e l’erogazione di incentivi a sostegno di progetti di investimento presentati da piccole e medie imprese che rispettano i principi attuali di tutela ambientale e possiedono un alto contenuto tecnologico, in linea con il piano Transizione 4.0. Viene data priorità alle iniziative che contribuiscono in modo significativo agli obiettivi di sostenibilità stabiliti dall’Unione europea e a quelle mirate a facilitare il passaggio dell’impresa verso un modello di economia circolare o a migliorare l’efficienza energetica dell’azienda.
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a euro 300.488.426,61 a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021 – 2027.
Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.
Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) situate nelle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno che alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
- non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2 del DM 22 novembre 2024
I programmi di investimento devono:
- prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0. e l’ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
- essere diretti all’ampliamento della capacità alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)
- prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00 e, comunque, al 70 percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell’ultima dichiarazione dei redditi
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito dell’attività di valutazione dell’istanza prevista per l’accesso alle agevolazioni.
Analoghe premialità sono altresì riconosciute per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, ovvero per le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.
Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ad alcuni settori caratterizzati da limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento (siderurgia; estrazione del carbone; costruzione navale; fabbricazione delle fibre sintetiche; trasporti e relative infrastrutture; produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture) o a programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio “DNSH”.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 22 novembre 2024, relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- macchinari, impianti e attrezzature
- opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
- acquisizione di certificazioni ambientali.
La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:
- le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all’allegato 1 del DM 22 novembre 2024 nei limiti del 5 per cento dell’importo delle spese ammissibili relative ai beni di cui al comma 1, lettere a) e c) del predetto decreto
- le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica di cui decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 relativa all’unità produttiva oggetto misure di efficientamento energetico nei limiti del 3 per cento dell’importo complessivo delle spese ammissibili per i soli programmi di cui all’articolo 6, comma 2 lettera b) del DM 22 novembre 2024.
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 13 (Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale) e 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento, di cui il 35 per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
Le imprese beneficiarie, inoltre, devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.
Le domande di accesso alle agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Scadenza: 20 maggio 2025