Con decreto dirigenziale 11821 del 15 giugno 2022, la Regione ha attivato, per l’annualità 2022, il bando “Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”, che attua la sottomisura 16.9 del Psr Feasr 2014-2022.
L’intervento prevede la costituzione e l’operatività di partenariati per la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare la multifunzionalità delle imprese agricole per lo sviluppo di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale ed in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
I beneficiari del sostegno sono nuovi gruppi di cooperazione che aggregano più soggetti formalmente costituiti o che si impegnano a costituirsi sottoforma di Raggruppamento Temporaneo di impresa (RTI).
Il gruppo di cooperazione deve comprendere obbligatoriamente almeno due aziende appartenenti al settore agricolo o forestale di cui all’art.2135 del c.c. in forma singola o associata.
Il gruppo di cooperazione può inoltre comprendere altre tipologie di soggetti che possono svolgere, in associazione con i soggetti di cui sopra, attività di agricoltura sociale quali:
- Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e smi ed iscritte all’Albo della Regione Toscana di cui alla l.r 58/2018;
- Imprese sociali di cui al decreto legislativo n.112 del 03/07/2017 e smi “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”;
- Soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n.328;
- Enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, che svolgono attività di interesse generale di cui all’art.5, comma s, del D.L.g.s 117/2017;
- Università degli Studi e/o Enti di ricerca;
- Soggetti pubblici con funzioni di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto.
Il Raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) deve costituirsi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, con durata almeno pari a quella del progetto e quindi almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo. La costituzione formale del RTI deve avvenire successivamente alla pubblicazione del presente bando sul BURT.
I Progetti di Agricoltura Sociale devono sviluppare un’idea progettuale per la costituzione di una rete per lo sviluppo dell’agricoltura sociale che si riferisca ad uno degli ambiti sotto indicati al fine di creare e valorizzare modelli organizzativi che possano garantire modalità di inclusione efficaci anche in un’ottica di trasferibilità delle buone pratiche realizzate.
Gli ambiti di riferimento dei Progetti di Agricoltura Sociale sono i seguenti:
- Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.
- Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.
- Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Per i costi di cooperazione e per i costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR l’intensità del sostegno è pari al 90% della spesa sostenuta e ammessa a finanziamento.
Per quanto riguarda le spese per interventi relativi al progetto che possono essere coperti da altre misure del PSR, le percentuali di contribuzione sono quelle fissate per le singole Misure ed operazioni del PSR.
L’importo massimo del contributo pubblico ammissibile per singola domanda di aiuto è di 150.000,00 euro.
Non sono ammesse domande di aiuto che prevedono un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 20.000,00 euro.
Scadenza: 30 settembre 2022