Il “Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina”, con una dotazione finanziaria di 120 milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto, a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subìto ripercussioni economiche negative derivanti dal conflitto in Ucraina.
Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole (come definite dalla raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003) che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale
- nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022 hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021
- hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
- avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.
Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
- Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all’anno 2021.
La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 alle ore 12:00 del 30 novembre 2022, solo attraverso la piattaforma on line di Invitalia.
L’ordine temporale di presentazione delle domane non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’ iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le domande presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Scadenza: 30 novembre 2022