Contributi alle imprese agricole gravemente danneggiate dalla cosiddetta "moria del kiwi"
È concesso in regime di de minimis il contributo previsto dall’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio al fine di coprire le spese sostenute per interventi atti a prevenire e a contrastare il fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi” o a riconvertire la produzione.
I contributi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 2020, n 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”, anticipano le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 3.
Possono presentare istanza di concessione dei contributi previsti dal presente bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- essere proprietari o aver titolo a disporre degli impianti per la produzione di kiwi ove si intendono realizzare gli interventi di cui al presente bando pubblico;
- aver subito danni da moria del kiwi su impianti per la produzione di kiwi di cui si è proprietario in possesso del titolo a disporre, come da perizia asseverata da un tecnico competente in materia agricola o forestale iscritto al relativo ordine/albo professionale;
- essere in possesso del fascicolo aziendale costituito ed aggiornato sul sistema informativo SIAN (DPR n. 503/1999) alla data di presentazione della domanda;
- avere la qualifica di agricoltore in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.1307/2013.
Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande presentate da soggetti per i quali non è stata superata la soglia prevista di € 25.000, di aiuti concessi in regime “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari.
Gli interventi ammissibili sono i seguenti:
- opere di regimazione e drenaggio delle acque superficiali;
- lavorazioni del suolo per favorire lo sgrondo delle acque superficiali (rippatura);
- realizzazione di baulatura del terreno su impianti di recente costituzione (impianti fino a tre anni);
- sistemi di monitoraggio dell’umidità del suolo (tensiometri e sensori volumetrici);
- coperture antigrandine;
- apporto al terreno di sostanza organica e sovescio;
- inerbimento;
- nuovi impianti di actinidia in terreni diversi da quelli interessati dal fenomeno (delocalizzazione produttiva);
- riconversione della produzione, ovvero impianto di altra coltura arborea in sostituzione degli impianti di actinidia irrimediabilmente compromessi dalla “moria”.
Le spese ammissibili sono tutte quelle sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda per la realizzazione degli interventi sopra richiamati.
Scadenza: ore 23:59 del 18 dicembre 2021.