PO FEAMP, Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (2021)
Uno stanziamento di 794.959,80 euro sui capitoli U0000A14145, U0000A14146, U0000A14147 dell’esercizio finanziario 2021 per la Misura 5.69 del PO FEAMP, “Trasformazione dei Prodotti della Pesca e dell’Acquacoltura”.
È quello approvato dalla Regione Lazio per la Misura che, in linea con l’obiettivo tematico 3 “Migliorare la competitività delle PMI” del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, promuove la competitività delle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione attraverso la realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto sull’ambiente, al miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di lavoro.
È prevista anche l’innovazione sia delle strutture che dei processi produttivi e, al contempo, la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, di prodotti dell’acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007, di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Sono altresì contemplati, infine, investimenti per la realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, che portano a processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
Possono presentare domanda di finanziamento le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) come definite nei criteri di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMP 2014-2020 e nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
Le definizioni delle categorie di impresa di cui alla suddetta raccomandazione sono le seguenti:
- la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURO oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EURO;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO.
Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dal certificato di iscrizione dovrà essere possibile desumere quale attività primaria o secondaria delle imprese richiedenti: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera; pesca e acquacoltura.
Le imprese rientranti nelle categorie sopra riportate sono ammissibili ai fini del presente avviso qualora dispongano di una sede legale all’interno del territorio dell’Unione Europea ed almeno una sede operativa all’interno del territorio della Regione Lazio.
La misura si applica all’intero territorio del Lazio, fatti salvi i vincoli di legge.
Si dovrà tener conto delle eventuali zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:
- aree a rischio idrogeologico; – aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- Aree Naturali Protette.
In linea con quanto previsto dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014, sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi:
- che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
- che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
- che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
Sono considerate ammissibili al finanziamento del FEAMP le spese sostenute a decorrere dal 14 aprile 2020 (il dettaglio è elencato all’interno dell’avviso); al contempo, come recita l’art. 65 RDC paragrafo 6, non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all’Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
La dotazione finanziaria prevista dall’avviso potrà essere integrata con le somme derivanti da economie di spesa di progetti già approvati o da incrementi del piano finanziario.
L’investimento massimo ammissibile sarà pari a 400.000 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile sarà pari a 10.000 euro.
I progetti avranno una quota di cofinanziamento pubblico pari al 50% della spesa ammissibile ripartito nel modo seguente: – UE FEAMP – 50% – STATO – 35% – REGIONE – 15%.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste a qualsiasi titolo ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano 30 punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per interventi connessi alla pesca costiera artigianale (allegato I al Reg. (UE) 508/2014).
Le risorse disponibili vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale del progetto di investimento reputato ammissibile.
Le domande ammissibili, ma non finanziate per carenza fondi, potranno essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa. Il beneficiario può richiedere alla O.I., entro e non oltre 90 giorni dalla data di adozione dell’Atto di concessione, l’erogazione di un anticipo per un importo massimo del 40% dell’aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi.
Scadenza: 23:59 del 29 novembre 2021.