Contributo straordinario a favore delle attività termali ed idropiniche
Contributo straordinario a favore delle attività termali ed idropiniche in particolare:
- a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di promuovere la riapertura e il sostegno al ripristino dei flussi turistici come previsto dall’art. 14 comma 1 della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023
- a favore dei turisti che utilizzano i servizi offerti – all’interno dei propri stabilimenti – dalle Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 6/2023.
Primo ambito di Intervento (allegato A della D.G.R. n. n. 19-6876 del 15/05/2023), impianti termali già esistenti:
- Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994
- sono gestori di impianti termali e idropinici e titolari di concessione ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
- sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
- sono imprese attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura e che si impegnano a garantire l’apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, anche non continuativi (almeno due mesi nei casi degli impianti situati oltre i 1.000 metri s.l.m.);
- non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, non hanno in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.
Secondo ambito di Intervento (allegato A della D.G.R. n. n. 19-6876 del 15/05/2023), nuovi impianti termali:
- Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994
- si impegnano ad aprire entro il 31/12/2023 nuovi impianti termali e idropinici sul territorio della Regione Piemonte e sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994. Eventuali proroghe dei termini di apertura, devono essere preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti e non possono avere durata superiore agli 8 mesi, pena la revoca del contributo concesso.
- sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
- sono concessionari di ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994;
- sono attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura;
- non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.
Voucher servizi
- Aziende e Società Termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994
- Soggetti privati per l’ingresso negli impianti termali e idropinici e per la fruizione dei servizi offerti all’interno degli impianti stessi.
Contributo straordinario a favore delle attività termali ed idropiniche, in conformità degli indirizzi di programmazione nazionale e regionale, favorisce e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la diversificazione dell’offerta turistica, attuando gli interventi a favore delle attività imprenditoriali del turismo termale.
Scadenza: 30 giugno 2023