Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.
L’agevolazione consiste in un Contributo a fondo perduto, fino all’ 80% del danno ritenuto ammissibile, detratti gli eventuali indennizzi assicurativi percepiti.
Scadenza: 18 luglio 2020